Costi contabilizzati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
In questa sezione sono pubblicati relativi ai costi dei servizi come previsto dall'art. 10, comma 5, e dall'art. 32, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 33/2013
Contenuto inserito il 28-10-2020 aggiornato al 20-09-2022
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